Aggiornamento norma UNI EN ISO 20471:2017 e altre norme vigenti da conoscere in materia di abbigliamento ad alta visibilità

Quando si lavora in ambienti con scarsa visibilità o in luoghi in cui trafficano veicoli è necessario indossare e utilizzare correttamente Dispositivi di Protezione Individuale per tutelare i lavoratori, tra i quali, primi tra tutti, gli indumenti ad alta visibilità. L’utilizzo di questi capi professionali è regolamentato dalla norma UNI EN ISO 20471:2017 entrata in vigore il 2 febbraio 2017, che sostituisce e aggiorna la precedente UNI EN ISO 20471:2013 e recepisce gli standard EN ISO 20471:2013/A1:2016 ed EN ISO 20471:2013.

Indumenti ad alta visibilità: quando utilizzarli

Gli indumenti alta visibilità vanno sempre utilizzati nelle situazioni in cui il lavoratore può essere esposto a rischi a causa di una scarsa illuminazione e di scarsa visibilità. Il compito di questo tipo di DPI è quello di rendere visibile gli individui che lo indossano a veicoli in movimento e a terze persone. Il loro utilizzo è necessario non solo nelle ore notturne, ma anche in quelle diurne ed è previsto sia in luoghi chiusi che all’aperto.

Autostrade, strade urbane ed extraurbane, strade private, aeroporti e cantieri edili sono esempi di tipici ambienti di lavoro in cui l’utilizzo di indumenti ad alta visibilità si rende necessario. A seconda delle condizioni del luogo di lavoro, esistono diversi tipi di indumenti che vanno a proteggere la parte superiore o la parte inferiore del corpo, o entrambe.

La normativa UNI EN ISO 20471:2018: cosa stabilisce

La normativa UNI EN ISO 20471:2017 determina i requisiti dell’abbigliamento ad alta visibilità in modo da tutelare la sicurezza del lavoratore che si trova ad operare in ambienti in cui vi è scarsa visibilità e dispone una classificazione per questi tipi di capi professionali. Ne stabilisce, quindi, la composizione, il metodo di utilizzo e di manutenzione.

Gli indumenti alta visibilità possono proteggere diverse parti del corpo del lavoratore. In generale, la normativa prevede una divisione in tre classi di appartenenza a seconda del livello di rischio dal quale tutelano e a seconda della quantità di materiale fluorescente (che garantisce la visibilità durante il giorno) e retroriflettente (che garantisce la visibilità notturna) che li costituisce. In generale, ogni DPI che mira ad aumentare la visibilità del soggetto che lo indossa, ha un colore accesso (rosso, arancio o giallo) con inserti catarifrangenti di spessore e quantità variabile.

La scelta della classe va effettuato solo dopo un’attenta valutazione dei rischi. Solo in questo modo si potrà veramente comprendere quale tipo di DPI è il più adatto a proteggere il lavoratore. Il materiale che permette l’alta visibilità deve essere presente su tutti i lati dell’indumento in modo da garantire la visibilità dell’individuo da qualsiasi angolazione.

La classe di appartenenza degli indumenti si può ottenere sia attraverso l’utilizzo di un singolo capo o combinando insieme diversi capi, facendo in modo che la somma delle superfici sia conforme a quanto previsto dalla classe che si vuole raggiungere.

Indumenti alta visibilità: prima classe

La prima classe degli indumenti ad alta visibilità protegge da rischi minimi. Per rispettare la normativa, i capi appartenenti a questa classe devono essere composti da 0,14 m2 di materiale fluorescente, 0,10 mdi materiale retroriflettente e almeno 2 metri di nastro riflettente largo 5 cm.

Possono essere utilizzati per lavori su strade dove circolano veicoli con velocità inferiore a 30 km/h. Più generalmente, quindi, si tratta di strade private dove è presente poco traffico. Non sono, invece, idonei per essere utilizzati su strade urbane ed extraurbane. Un esempio, sono le bretelle retroriflettenti.

Indumenti alta visibilità: seconda classe

Gli indumenti appartenenti alla seconda classe sono idonei per la tutela dei lavoratori durante le ore diurne su strade urbane ed extraurbane dove la velocità dei veicoli non supera i 60 km/h. Devono essere composti da 0.50 m2 di materiale fluorescente, 0.13 m2 di materiale retroriflettente, 2.60 metri di nastro riflettente largo almeno 5 cm.

Rientrano in questa categoria, tra gli altri, giubbotti, giacche e pantaloni che hanno bande presenti su tutti i lati. Eventualmente, due indumenti di seconda classe, che vanno a coprire sia la parte superiore del corpo che quella inferiore, possono essere considerati come un indumento di terza classe.

Indumenti alta visibilità: terza classe

Negli indumenti di terza classe rientrano quelli composti dalla maggior quantità di materiale e che ricoprono maggiormente il corpo del lavoratore. Pertanto sono quelli più performanti e che proteggono dai rischi più elevati. Devono essere costituiti da 0.80 m2 di materiale fluorescente, 0.20 m2 di materiale retroriflettente e una banda di nastro riflettente lunga almeno 4 metri e ampia 5 cm.

Le bande riflettenti, negli indumenti appartenenti a questo categoria, devono essere presenti sul tronco, sulle braccia e sulle gambe del lavoratore. Sono capi idonei per lavori effettuati nelle ore diurne, al crepuscolo e nelle ore notturne, sia in ambienti chiusi (come le gallerie) che autostrade, strade urbane e extraurbane con veicoli che transitano ad una velocità superiore ai 60km/h. Sono utilizzabili anche nel periodo invernale. Si tratta di tute, salopette e giacche lunghe.

Altri requisiti: resistenza, visibilità su tutti i lati e assenza di loghi

Gli indumenti ad alta visibilità possono essere destinati a coprire la parte superiore dell’individuo, quella inferiore o entrambe, comprendendo, eventualmente, anche le braccia.

I capi d’abbigliamento ad alta visibilità, oltre le quantità minime di materiale fluorescente e retroriflettente indicato dalla classe di appartenenza, devono possedere anche altre caratteristiche che permettono la tutela del lavoratore dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Innanzitutto, sono capi d’abbigliamento professionali che devono essere resistenti. Il lavoratore, infatti, spesso opera in ambienti all’aperto e con condizioni climatiche variabili. Intemperie, pioggia e gelo non devono intaccare l’efficacia dell’indumento.

Importantissime sono le bande di nastro riflettente, che devono sempre essere presenti su tutti i lati dell’indumento. Ciò significa che il corpo del lavoratore deve esserne circondato a 360 gradi. È una condizione senza esclusioni e, quindi, vale sia per gli indumenti che coprono il tronco, che per quelli che coprono le gambe e le braccia. È un requisito essenziale perché garantisce la visibilità della sagoma da qualsiasi punto di vista, escludendo la possibilità di zone d’ombra e di incidenti dovuti alla scarsa visibilità. È impossibile, infatti, prevedere da quale direzione, rispetto all’utilizzatore, arriveranno i veicoli.

Sempre per garantire l’efficacia dell’indumento, è altresì opportuno che eventuali loghi non vadano a coprire porzioni di materiale retroriflettente. Qualora fossero presenti loghi, le superfici coperte vanno detratte dal conteggio del materiale utile.

È preferibile, infine, che bande riflettenti siano apposte alle estremità degli arti dell’utilizzatore. In questo modo, infatti, chi è alla guida di un veicolo, percependo i movimenti del lavoratore, potrà più facilmente riconoscerne la figura.

Norme di manutenzione e lavaggi

Gli indumenti ad alta visibilità devono sempre essere mantenuti puliti. Macchie o residui di terra e polvere, infatti, possono comprometterne l’efficacia. Ma come fare quando è necessario lavarli? Innanzitutto, sull’etichetta del capo di abbigliamento deve essere presente il numero massimo di lavaggi a cui è possibile ricorrere prima di intaccare le caratteristiche, e quindi l’utilità, del capo stesso. Si tratta di un’indicazione a cui prestare particolare attenzione.

Inoltre, è sempre bene non lavare gli indumenti ad alta visibilità con prodotti aggressivi. In linea di massima, bisogna seguire attentamente le istruzioni fornite dal fabbricante.

Marcatura

Sugli indumenti ad alta visibilità deve essere presente una marcatura che fornisce tutte le informazioni necessarie al lavoratore e al datore di lavoro. Innanzitutto, deve essere riportata la classe di appartenenza del capo. Viene, poi, riportato il numero di cicli di pulizia a cui l’indumento può essere sottoposto attraverso pittogrammi che indicano come trattare il DPI in fase di lavaggio e di stiratura e, appunto, il numero massimo di cicli di lavaggio che il capo può sostenere.

Dalla marcatura deve essere identificabile il produttore (nome, marchio o identificazione del rappresentante autorizzato), il nome commerciale del prodotto o il suo codice identificativo, indicazioni sulla taglia.  Deve, inoltre, essere citata la norma di riferimento (EN 471). È sempre bene, infine, che sia presente la marcatura CE.

Nelle istruzioni per l’uso, invece, sono presenti indicazioni su come indossare l’indumento e suggerimenti per la pulizia e la manutenzione.

Altre normative di riferimento

Gli indumenti ad alta visibilità, quindi, si rendono necessari quando si lavora in ambienti caratterizzati dalla presenza più o meno intensa di veicoli in movimento (Es. cantieri stradali). Altra norma da tenere in considerazione, soprattutto per i lavori su strada, è il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Gennaio 2019 che indica le procedure di apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Vi si stabilisce che i datori di lavoro devono fornire i propri lavoratori di Dispositivi di Protezione Individuale adatti al rischio esistente, individuato dopo un’attenta valutazione, e devono provvedere alla loro formazione sull’utilizzo e sulla manutenzione.

Stabilisce, inoltre, che gli indumenti alta visibilità classe devono essere di classe 3 per i lavoratori che svolgono la loro mansione su autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento. Devono, invece, essere di classe 2 quando ci si trova su strade urbane di quartiere o strade locali. Infine, è possibile utilizzare gli indumenti di classe 1 solo su strade private scarsamente trafficate.

È, infine, sempre bene far riferimento al Decreto Legislativo n° 81 del 2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) che nel Titolo III disciplina l’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Innanzitutto fornisce una definizione concreta di Dispositivi di Protezione Individuale: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Tra questi, ovviamente, vi sono gli indumenti ad alta visibilità.

Il Decreto Legislativo 81/2008, inoltre, stabilisce che i DPI devono sempre essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Il datore, oltre effettuare l’analisi dei rischi, dovrà fornire al lavoratore un’adeguata formazione sull’utilizzo e sulla manutenzione di qualsiasi DPI e, quindi, degli indumenti ad alta visibilità.

Condividi questo post

FOCUS DEL MESE

NOVITA’ CALZATURE DI SICUREZZA

Non hai trovato quello che cercavi? 

Contattaci subito:

  • Telefonaci 067180151

  • Chatta con noi qui in basso

  • Inviaci una email sfap@sfap.it

ti aiutiamo noi!